Art. 1 - Applicazione
Il presente regolamento – adottato, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto – stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione.
Le eventuali future modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio di
Amministrazione, in conformità alle vigenti norme statutarie.
Art. 2 - Direzione ed uffici:costituzione, attività, funzionamento e rapporti con la Fondazione.
La Direzione della Fondazione, previsti dall’articolo 20 dello Statuto, è istituita dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dalla predetta norma statutaria.
La delibera del Consiglio di Amministrazione istitutiva della Direzione e dell’Ufficio provvede anche a:
- definire le risorse da impegnare, entro i limiti del bilancio approvato;
- determinare eventuali contributi annuali;
- definire l’ambito di attività degli Uffici.
La Direzione, sulla base di specifica deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, può godere di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale nella programmazione delle attività e delle iniziative da attuarsi attraverso gli uffici, che dovranno comunque porsi in linea con gli obbiettivi generali della Fondazione e con i programmi definiti e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
In vista dell’approvazione del bilancio della Fondazione, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, entro il 30 settembre di ciascun anno, la Direzione dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione il proprio rendiconto annuale economico e finanziario.
Gli Uffici possono essere soppressi con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 - Membri della Fondazione
Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, i membri della Fondazione sono:
Art. 4 - Domanda di partecipazione e procedure di ammissione.
4.1) Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche di cui sopra, devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve almeno contenere:
a) Dati identificativi del soggetto richiedente:
- Persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
- Persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico ecc), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante; la domanda deve inoltre contenere una presentazione dell’Ente ed una specifica indicazione dell’attività svolta dal soggetto giuridico richiedente.
b) In entrambi i casi di cui al punto a), la domanda deve indicare: la categoria prevista dal precedente art. 3 in relazione alla quale viene presentata la domanda; la descrizione del tipo di contribuzione alla Fondazione offerta dal soggetto richiedente e, se tale contribuzione consiste in beni in natura ovvero in diritti, l’indicazione del valore dei medesimi così come risultante da una relazione peritale di stima, da allegare alla domanda; la dichiarazione da parte del richiedente di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto, sia il Regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda.
c) L’indicazione dell’eventuale impegno pluriennale alla contribuzione alla Fondazione da parte del soggetto richiedente.
d) Eventuali ed ulteriori indicazioni correlate alla qualifica associativa richiesta.
4.2) I criteri ed i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Partecipante alla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che è altresì competente a decidere ogni successiva modifica in ordine agli stessi.
4.3) Le decisioni sull’eventuale accoglimento delle domande di partecipazione, come previsto dagli artt. 9 –10–11-12 dello Statuto, alla Fondazione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione. Le decisioni in questione sono inappellabili.
4.4) Le delibere di cui al precedente punto 4.3) devono essere comunicate al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al domicilio del richiedente medesimo ovvero mediante pubblicazione nel sito internet della Fondazione. Nel caso di accoglimento della domanda, nella predetta comunicazione vengono anche indicati modalità, tempi e procedure di ammissione alla Fondazione.
4.5) Qualora sia reputato opportuno per l’attività della Fondazione, i rapporti tra la Fondazione medesima ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione. Ogni deliberazione al riguardo è assunta dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5 - Partecipanti Privati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare Partecipanti Privati: gli Enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento ed aderiscano alla Fondazione mediante l’attribuzione a titolo gratuito di beni e/o diritti al fondo di dotazione annuo per un valore non inferiore a € 10.000,00 nonché al fondo di gestione per un ammontare annuale non inferiore a € 5.000,00.
L’adesione del Partecipante Privato sarà automaticamente rinnovata salvo revoca scritta inviata almeno 90 giorni prima della scadenza dell’esercizio finanziario dell’anno in corso.
Art. 6 - Partecipanti Sostenitori
Il Consiglio di Amministrazione può nominare Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che possiedano i requisiti previsti dall’art. 10 dello Statuto.
La qualifica di Partecipante Sostenitore presuppone il pagamento di un contributo annuo (in denaro) alla Fondazione rispondente almeno ai seguenti parametri:
Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione potrà rivedere l’ammontare del
contributo annuale di cui al paragrafo precedente per l’esercizio finanziario successivo.
La qualifica di Partecipante Sostenitore decorre automaticamente dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale, sempre che sia stata comunque antecedentemente presentata regolare domanda di partecipazione alla Fondazione, sussistano i requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica richiesta e la domanda non sia stata respinta dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Tutti i predetti requisiti per l’acquisto della qualifica di Partecipante Sostenitore possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto.
Art. 7 - Partecipanti Tecnici.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare Partecipanti Tecnici le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che possiedano i requisiti previsti dall’art. 12 dello Statuto.
I Partecipanti Tecnici aderiscono alla Fondazione con una contribuzione in beni o in servizi o cedano diritti il cui valore non sia inferiore ad € 4.000,00 annui.
La qualifica di Partecipante Tecnico decorrerà dal momento in cui verrà sottoscritto l’apposito contratto con la Fondazione.
Tale requisito per l’acquisto della qualifica di Partecipante Tecnico può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto.
Art. 8 - Partecipanti Istituzionali.
La qualifica di Partecipanti Istituzionali è riservata agli Enti Pubblici, Società pubbliche, Accademie e Università, che abbiano aderito alla Fondazione con una contribuzione - che può consistere in beni, servizi, distaccamento di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali - il cui valore non sia inferiore a € 5.000,00, se destinata al fondo di dotazione, oppure non inferiore annualmente a € 5.000,00, se classificata al fondo di gestione. Tale valore sarà determinato sulla base di una perizia eseguita da un esperto, nominato di comune accordo dalla Fondazione con il richiedente ed a spese di quest’ultimo.
Nel caso di associazioni, riconosciute ovvero non riconosciute, la contribuzione è fissata nel minimo importo di € 1.000,00 se destinata al fondo di dotazione oppure non inferiore annualmente a € 1.000,00 se classificata come contribuzione al fondo di gestione.
Nel caso in cui la contribuzione del soggetto richiedente, fosse destinata al fondo di dotazione, lo stesso dovrà ulteriormente indicare nella domanda di adesione alla Fondazione di cui all’articolo 4.1) del presente Regolamento, anche il periodo temporale per il quale intende mantenere la qualifica di Partecipante Istituzionale.
In ogni caso, il rapporto tra Fondazione e i Partecipanti Istituzionali sarà regolato da convenzioni nelle quali si dovranno determinare reciproci impegni e, in particolare, le modalità e la misura con le quali ciascun Partecipante fornirà le proprie competenze alle attività della Fondazione.
Art. 9 - Collegio dei Partecipanti Privati.
Il Collegio dei Partecipanti Privati ha il Compito di nominare due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione con le attribuzioni previsti dall’articolo 15 dello Statuto.
Dette nomine saranno adottate con votazione a maggioranza semplice.
Il funzionamento del Collegio dei Partecipanti Privati è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 - Assemblea plenaria.
Tutti i Partecipanti hanno diritto di partecipare all’Assemblea plenaria convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno per un confronto e analisi tra tutte le componenti della Fondazione.
Art. 11 - Entrata in vigore e rinvio
Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.