Art. 1
Costituzione
E’ costituita la Fondazione denominata “Fondazione Rudh” con sede in Rozzano.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art. 2
Finalità
La Fondazione nell’esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia non ha fini di lucro, non distribuisce utili e persegue una strategia di lungo periodo, che dovrà esprimere gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Fondatore, cioè dall’Amministrazione Comunale di Rozzano, per stimolare, ottimizzare e ampliare l’offerta culturale sul territorio in una fase di progressiva riduzione delle risorse pubbliche a disposizione.
La Fondazione, grazie all’apporto di risorse di natura privata e grazie alla sua veste giuridica, può altresì operare sul territorio con agilità, flessibilità e rapidità operativa sia nella definizione dei programmi, sia nella messa a punto degli strumenti più efficaci per la realizzazione di progetti a supporto di un equilibrato processo di crescita economica e sociale del territorio.
La Fondazione svolge un’attività di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, in particolare nei settori delle arti: visiva, teatrale, musicale, multimediale e nel campo dell’aggiornamento professionale ad alto contenuto di specializzazione artistica.
La Fondazione, parallelamente all'attuarsi dei progetti di trasformazione insediativa della Città, individuerà e promuoverà anche servizi innovativi autofinanziati.
Compito strategico della Fondazione è il ruolo di collegamento con le Istituzioni culturali pubbliche e private, operanti nella Regione Lombardia.
Scopo della Fondazione, all’interno del territorio della città di Rozzano e più in generale del Sud Milano, è la diffusione di iniziative culturali tese a migliorare la fruizione da parte del pubblico per:
La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e non solo opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.
Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
Art. 4
Vigilanza
Le autorità competenti vigilano sulle attività della Fondazione ai sensi del C.C. e della legislazione speciale in materia
Art. 5
Patrimonio – Fondo di dotazione
Il patrimonio della Fondazione è composto:
Art. 6
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7
Fondatori e Partecipanti
Compongono la Fondazione:
- Il Fondatore
- I Partecipanti Privati
- I Partecipanti Tecnici
- I Partecipanti Istituzionali
- I Partecipanti Sostenitori
Art. 8
Fondatore
E’ Fondatore il Comune di Rozzano.
Art. 9
Partecipanti Privati
Possono divenire Partecipanti Privati, nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, singole o associate e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed anche al Fondo di gestione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.
Art. 10
Partecipanti Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche pubbliche o private e gli Enti che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono all'attivitàdella medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro annuali o pluriennali con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilità anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione, di cui all’art. 16.
Art 11
Partecipanti Istituzionali
Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Società Pubbliche, gli Istituti Universitari pubblici o privati, le Associazioni riconosciute e non, che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 16
Art. 12
Partecipanti Tecnici
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Tecnici le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali, di cui all’art. 16.
Art. 13
Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterata inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto.
I Partecipanti privati, tecnici, istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte come previsto dal Regolamento della Fondazione di cui agli artt. 5 – 6 – 7 – 8.
Il Fondatore, Comune di Rozzano, non può essere escluso dalla Fondazione.
Art. 14
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Direttore
- Il Collegio dei Partecipanti Privati
- il Organo di consulenza tecnico contabile
Art. 15
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri.
Due sono nominatidal collegio dei Partecipanti Privati, i restanti dal Fondatore che tra questi individua, di concerto con il collegio dei Partecipanti Privati, una figura particolarmente prestigiosa e rappresentativa della Città di Rozzano. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi, salvo revoca da parte dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto della designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione.
Il Consigliere che intenda dimettersi ne da comunicazione scritta al Presidente e al Presidente dell’Organo di consulenza tecnico contabile.
Sono inoltre causa di decadenza dalla carica di Consigliere:
La decadenza è accertata dalle parti fondatrici o partecipanti che hanno provveduto alla nomina.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.
I componenti del C.d.A. nominati dal Fondatore decadono alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo proroga fino alle nomine dei nuovi componenti nei termini di legge.
Art. 16
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 17
Convocazioni
Il Consiglio di Amministrazione, tranne che nella sua prima seduta, è convocato dal Presidente nominato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati con almeno sei giorni di preavviso e in caso di urgenza inoltrati con due giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, ma almeno un’ora dopo dalla prima convocazione.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione, la riunione è valida con maggioranza semplice dei consiglieri.
Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle Società per Azioni.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell’art. 19.
Art. 18
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 Dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 31 Maggio il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso.
Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e della relazione dell’Organo di consulenza tecnico contabile. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 19
Il Presidente
Il Presidente è nominato a maggioranza tra i membri del Consiglio di Amministrazione che in ogni tempo può anche disporne la revoca. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, nonché presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto.
In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere anziano.
Sono comunque riservate al Presidente:
Il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per gravi inadempimenti degli obblighi statutari e per il compimento di atti che apportino grave pregiudizio al patrimonio del Fondatore o alla sua immagine.
Art. 20
Il Direttore
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Fondazione, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.
Il Direttore sovrintende allo svolgimento dell’attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a definire i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 21
Il Collegio dei Partecipanti privati
Il Collegio dei Partecipanti privati è costituito da tutti i privati partecipanti alla Fondazione di cui all’art. 9 del presente Statuto e si riunisce almeno una volta l’anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Al Collegio dei Partecipanti privati spetta il compito di designare due membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Partecipanti privati formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
Il Collegio dei Partecipanti privati è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato.
Art. 22
Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione
Tutti i Partecipanti hanno diritto, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, di accedere ai locali ed alle strutture della Fondazione, di consultare archivi e laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva nonché partecipare ad iniziative di qualsiasi genere organizzate dall’Ente.
Art. 23
Organo di consulenza tecnico contabile
L’Organo di consulenza tecnico contabile è composto da tre membri. Il presidente è scelto tra le persone iscritte nell’albo dei Revisori Contabili e due membri fra le persone iscritte nell’Albo dei Dottori Commercialisti e l’Albo dei Ragionieri.
L’Organo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
L’Organo di consulenza tecnico contabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I suoi membri restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati una sola volta.
L’Organo di consulenza tecnico contabile vigila sull’attività svolta dagli organi della Fondazione e riferisce al Presidente nonché, per opportuna conoscenza, al Fondatore e ai Partecipanti Privati, le eventuali gravi irregolarità riscontrate.
Art. 24
Scioglimento
La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile.
I Fondatori nominano un liquidatore per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
In ogni caso, all’atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.
I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Rozzano.
Art. 25
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, nonché le normative applicative per analogia.
Art. 26
Norma transitoria
In sede di costituzione, il Fondatore Comune di Rozzano nominerà i primi componenti del Consiglio di Amministrazione, che sarà formato da quattro membri, compreso il Presidente.
L’organo nella pienezza dei suoi poteri potrà immediatamente operare per la composizione determinata nell’atto costitutivo.